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Disposizioni sul diritto di autore

1 Maggio 2018

Le condizioni e i termini di utilizzo contrattuali della Kar-Phi di Pinna Emanuele, avvalendosi alla legge dei diritti sull’opera – nello specifico legge 22/04/1941 n° 633 sezione II, sono i seguenti:

Il cliente pagante ha il diritto di ricevere il lavoro commissionato in via esclusiva ai soli fini economici/commerciali e non potrà usufruire del progetto lavoro essendo di proprietà esclusiva del fornitore.
In seguito, il fornitore, potrà vendere il proprio progetto lavoro allo stesso cliente ma non la paternità dell’opera, un diritto incedibile che non potrà essere venduto, acquistato o ceduto.

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Il cliente, qualora decidesse di apportare delle modifiche al progetto in piena libertà quale ad esempio un logo, un flyer o un depliant, dovrà contattare il fornitore che deciderà tramite una forma scritta se rilasciare il diritto patrimoniale dell’opera, venderlo ad un prezzo più elevato o addirittura non consentire alcuna modifica perché ritenuta causa di un danno elevato alla propria immagine.

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Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore. Diritto morale dell’autore

Art. 20

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però se l’opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.

Art. 21

L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 22

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 23

Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’associazione sindacale competente.

Art. 24

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri.

Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E’ rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo III.

 

fonte legge 22 aprile 1941 n. 633 – interlex.it

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